L'ospite inquietante

L'ospite inquietante

La nuova imposta sugli extraprofitti nel settore bancario ha solo pochi giorni di vita (se non altro nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso), ma ha già occupato le pagine dei giornali, scalzando subito nell’interesse dei lettori agostani (e negli algoritmi dei motori di ricerca) l’approvazione definitiva della legge delega di riforma dell’ordinamento tributario italiano.

In effetti, un tributo (ri)pensato e voluto per colpire profitti (asseritamente) esorbitanti di determinate imprese, per ora sta impattando sul valore di borsa di queste ultime, determinando una contrazione degli indici che non andrà a scalfire soltanto i “giganti” della finanza, ma anche tutti coloro che (dai fondi di investimento, a quelli di pensione, ai piccoli e medi risparmiatori, e così via) avevano pensato di investire in quei titoli. Resta da vedere se le rassicurazioni fornite dal MEF a neanche 24 ore dall’annuncio, in un comunicato stampa inconsueto e contraddittorio rispetto a quanto deciso in Consiglio dei Ministri basteranno a placare il panico, attraverso la promessa di un cap all’ammontare complessivo del prelievo per ogni contribuente (pari allo 0.1% del totale dell’attivo di ogni istituto coinvolto: limite questo che non emerge dal testo licenziato in Consiglio).

Il rischio, anzi a questo punto quasi la certezza, è che la “tassa”, non ancora entrata in vigore, la stiano già pagando i risparmiatori con la perdita di valore dei loro danari investiti.

Si tratta di un effetto temporaneo ? Improbabile, in ragione della base imponibile scelta e dell’ammontare del prelievo (al netto del capping promesso mediante comunicato stampa): questa scelta di politica fiscale lascerà il segno sulle aspettative di investimento degli italiani per almeno due anni (tale è la durata del prelievo straordinario prevista in decreto). Inusuale è anche la scelta di individuazione dell’extraprofitto, che è determinata in base all’ammontare del margine d'interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia. Questo diventa fiscalmente rilevante solo qualora ecceda di una determinata percentuale quello vigente nel 2021 (la percentuale varia a seconda dei periodi di tassazione di riferimento che per ora sono limitati al 2022 e 2023 e si assesta rispettivamente sul 5% e sul 10%), mentre l’aliquota sarà del 40%.

Insomma, a differenza dei tributi sul reddito che vanno a interessare, appunto un flusso di ricchezza che si registra un determinato periodo di tempo, questo tributo incide su una variazione (potenziale) di una specifica componente di quei proventi: il margine di interesse. È come se, mutuando per un attimo il lessico non dal diritto ma dall’analisi matematica e con una piccola semplificazione, il prelievo andasse ad incidere non su una funzione. (reddito) ma sulla derivata prima di (una componente di) quella funzione.

Anche in questo caso, come già in passato, il Governo interviene con efficacia retroattiva nel più classico dei blitz agostani, e con motivazioni sociali tese a nobilitare un intervento che per tempi, metodi e destinatari, sta già animando un ampio dibattito tra le forze politiche e sociali. In merito è stato già ricordato che la Corte costituzionale anni addietro (ECLI:IT:COST:2015:10) ha finito per cassare un altro intervento straordinario che andava tra l’altro a colpire lo stesso settore.

Il mondo nel frattempo però è cambiato.

Innanzitutto l’idea di tassazione straordinaria (windfall) è stata ammessa persino dall'Unione europea, che ne ha imposto l’introduzione, peraltro in un settore diverso, in ragione della guerra in Ucraina.

La storia del diritto tributario, poi, è piena di imposte straordinarie. Senza scomodare le esperienze di secoli troppo lontani, anche l’amministrazione Nixon si contraddistinse per l’introduzione di un tributo straordinario per far fronte alla situazione macroeconomica statunitense in quegli anni, e allo shock determinato nel 1973 dalla crisi petrolifera provocata a sua volta dalle note vicende storiche in Medio oriente. Insomma: non siamo certo i primi a muoverci su questo scacchiere.

Lo scenario italiano è evidentemente diverso: ad oggi nessuno shock imprevedibile o straordinario giustifica (qualora ce ne fosse bisogno) la scelta del governo: nessuno Yom Kippur è alle nostre spalle, o quantomeno non interessa il settore creditizio.

Dall'altro lato tuttavia l’imposta delineata e approvata dal Consiglio dei Ministri ha un pregio: quello di aprire un dibattito più ampio su questa forma di prelievo, e di trovare uno spazio all'interno dei principi costituzionali italiani e del dovere di concorrere alle pubbliche spese di due forme di prelievo, le Windfall Taxes e le Excess Profit taxes, che giuridicamente non sono la stessa cosa.

Se cioè la scelta del Governo è quella di portare in Parlamento una imposta sui profitti "straordinari" quella proposta dovrebbe essere organica, coerente e di sistema: di per certo non episodica. Dovrebbe pertanto non essere rivolta soltanto al settore bancario (qui e ora) ma anche ad altri ambito produttivi che ciclicamente ed episodicamente, si caratterizzano per un tasso di profitti disallineato rispetto a quelli “normali”.

Se invece la scelta politica è nel senso di una straordinaria “windfall tax” allora l’esecutivo dovrebbe chiarire quale sia l’evento imprevedibile, il cigno nero per così dire, che giustifica sifatta tassazione.

Si tratta in quest’ultimo caso della strada percorsa da Nixon nel 1973 e dall'Unione europea nel 2022: in entrambi i casi la tassazione straordinaria del settore oil and gas ha trovato il suo fondamento in due conflitti militari. Poteva essere questo il caso nel recente passato del settore farmaceutico (che però dal prelievo non è stato inciso nonostante gli extraprofitti derivanti dall’emergenza pandemica).

In fin dei conti l'extraprofitto non è un evento che ci viene consegnato dalla cronaca contemporanea: si è sempre registrato nella storia, e in diversi settori. Esso fa parte delle dinamiche che caratterizzano il libero mercato, e della normale meccanica d’impresa: tutto sta a decidere che cosa si intenda per “extra” nella parola “extraprofitto”. Si tratta di una valutazione che né i giuristi né gli economisti possono definire scientificamente.

Di qui la scelta e la conseguente responsabilità politica che il Parlamento dovrà assumersi.

Ben può il Governo (e la maggioranza che lo sostiene) decidere di incrementare il prelievo tributario, ma dovrebbe farlo senza quella erraticità e quella episodicità che finiscono per rendere lo scenario complesso ancora più ambiguo e incerto per gli investitori e i risparmiatori.Che la "windfall taxation” diventi, parafrasando un filosofo contemporaneo "L'ospite inquietante” del sistema tributario non è di per sé un male, a patto di avere il coraggio, come ci ricorda Heidegger (La questione dell’essere), di guardarla bene in faccia, e di assumersene le responsabilità fino in fondo.