La qualificazione del reddito secondo l'ordinamento italiano (il caso delle SAGL svizzere)

La qualificazione del reddito secondo l'ordinamento italiano (il caso delle SAGL svizzere)
Dott.ssa Francesca Amaddeo, immagine tratta da https://www.ticinolibero.ch/ (tutti i diritti riservati)

Il 30 aprile torna Ferrara una alumna dell'Ateneo: Francesca Amaddeo, ora direttrice del Master di International taxation a Lugano.

Discute con noi un tema "elvetico" ma dalle importanti ricadute anche per l'Italia: la qualificazione del reddito transfrontaliero e la sede di direzione (effettiva).


Il tema

Le autorità fiscali italiane, specificamente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, hanno avviato dalla fine del 2023 un'attività di verifica mirata su una particolare categoria di lavoratori frontalieri. Si tratta di cittadini italiani residenti in Italia che lavorano come dipendenti per Società a garanzia limitata (Sagl) con sede in Canton Ticino, delle quali sono contemporaneamente anche soci o gerenti.

L'obiettivo di queste verifiche è valutare la conformità del loro status di "frontaliere fiscale". L'amministrazione finanziaria italiana ritiene che, in queste situazioni, possa mancare il requisito della cosiddetta "etero-direzione", ovvero la subordinazione a un datore di lavoro distinto dal lavoratore stesso. Questo criterio è considerato fondamentale dall'articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) italiano per definire un reddito come derivante da lavoro dipendente.

Secondo l'interpretazione applicata dalle autorità italiane, se il lavoratore è anche socio (specialmente se detiene quote di controllo) della Sagl che lo assume, verrebbe meno la condizione di subordinazione richiesta dalla norma fiscale interna.

La conseguenza diretta di questa interpretazione è il disconoscimento dello status fiscale di frontaliere e del relativo trattamento. Il reddito percepito in Svizzera viene quindi riclassificato secondo le norme italiane, solitamente come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, rendendolo imponibile in Italia. A ciò si aggiunge la possibile contestazione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia per le annualità pregresse.

Il procedimento avviato dalle autorità prevede generalmente un primo contatto da parte della Guardia di Finanza, con richiesta di documentazione (statuti societari, contratti di lavoro, certificati di salario) e colloqui informativi. Successivamente, il fascicolo passa all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, la quale invita il contribuente al contraddittorio. In questa fase, viene solitamente confermata l'interpretazione della GdF e si prospetta al contribuente la possibilità di aderire a un processo verbale di constatazione, con una riduzione delle sanzioni, oppure di ricevere un avviso di accertamento definitivo, impugnabile davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

Questa posizione dell'amministrazione finanziaria italiana è tuttavia oggetto di dibattito tra gli esperti. Si osserva, ad esempio, che né l'Accordo sui frontalieri né la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera forniscono una definizione specifica di "lavoro dipendente" applicabile a questi casi. Le regole di interpretazione del diritto internazionale suggerirebbero di fare riferimento, in caso di dubbi, alle norme dello Stato della fonte del reddito (la Svizzera) o a definizioni convenzionali, mettendo in discussione l'applicazione diretta e isolata della norma interna italiana.

Inoltre, anche la giurisprudenza italiana, in particolare la Corte di Cassazione nella sua sezione lavoro, ha riconosciuto in diverse occasioni la compatibilità tra il ruolo di socio di una società a responsabilità limitata e quello di lavoratore dipendente della stessa, seppur principalmente ai fini contributivi.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda i "ristorni" fiscali: per i periodi d'imposta oggetto di accertamento (principalmente dal 2018 al 2023), il Canton Ticino ha già trasferito all'Italia una quota delle imposte pagate da questi lavoratori, proprio in virtù del loro status di frontalieri. Un'eventuale riclassificazione retroattiva solleva quindi aspetti pratici sulla gestione di tali flussi finanziari.

Al momento, le attività di verifica proseguono, nonostante siano stati segnalati tentativi di dialogo a livello politico. Ai contribuenti coinvolti viene generalmente consigliato di rivolgersi a consulenti specializzati fin dalle prime fasi del procedimento per chiarire la propria posizione. Le prime decisioni emerse dalle Corti di Giustizia Tributaria italiane sembrano tendenzialmente allineate con la posizione dell'Agenzia delle Entrate. Data la natura transfrontaliera della questione, che coinvolge l'interpretazione di accordi internazionali, viene considerata come possibile via percorribile l'attivazione della procedura amichevole tra le autorità competenti dei due Paesi.

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