Furio Bosello e il Federalismo fiscale

Furio Bosello e il Federalismo fiscale

Oggi e domani sono a Bologna, nella mia Alma Mater. Dovrò presiedere un'agile tavola rotonda dedicata al federalismo fiscale nella memoria di Furio Bosello.

Qual era l'idea di Furio Bosello sul fedrralismo ? Il Professore non ci ha lasciato scritti sul federalismo, ma un intervento, nel 1999, a un convegno. Lo ho in parte adattato qui sotto: si tratta di un lavoro provvisorio, con alcuni refusi, ma ci carronta chi era lui, e come vedeva il problema ...

"Federalismo fiscale"

Convegno organizzato in occasione della presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale, condotta congiuntamente dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e dalla Commissione finanze della Camera dei deputati c/o Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29)

2 febbraio 1999

Quindici minuti confesso che mi sembrano troppi o per lo meno sono troppi per me.

Grazie Presidente della parola grazie a tutti i presenti: credo che il mio sarà un intervento in controtendenza.

In controtendenza non sul merito delle questioni trattate o su quanto ha detto il signor ministro delle Finanze, quanto perché manifesto un certo disagio a trattare questo tema: il federalismo fiscale.

Oggi in Italia è più un problema di semantica che è un problema di politica lo stesso ministro delle Finanze, nella sua dotta esposizione, a un certo punto ha usato l'espressione “federalismo fiscale” o “decentramento”, chiamatelo come volete.

Pare viceversa a me che si tratti di concetti completamente diversi che vadano puntualizzati. il primo punto punto consiste nel sapere se in una qualunque organizzazione statuale possa esistere uno stato a struttura federale senza federalismo fiscale e viceversa se possa esistere una struttura di federalismo fiscale senza che lo Stato abbia una struttura federale.

Il problema non è meramente nominalistico, perché può portare a delle conseguenze di sicuro rilievo soprattutto sotto il profilo giuridico.

A mio modesto avviso e nonostante il diverso parere espresso nel suo libro bianco dal professor Giulio Tremonti, se uno stato non ha una struttura federale non può esistere federalismo fiscale, se si vuole dare alle parole il significato che correttamente esse debbono assumere e se non si vuole creare la confusione dei concetti.

Ricordo per incidens che nell' antica Cina il governo aveva il compito di assicurare l'esattezza dei pesi delle misure, ma anche delle parole, e dava disposizioni e applicava sanzioni nei confronti di chi non usasse le parole nel loro esatto significato. Ora come giurista o aspirante tale ritengo che le parole debbano venire usate nel loro autentico significato.

Uno stato può avere struttura federale senza che vi sia (o quando vi sia, che lo sia  in misura estremamente ridotta) una forma di decentramento impositivo, non può viceversa esservi federalismo fiscale in uno stato che non sia federale.

Mentre può esservi un' altra cosa: può esservi autonomia impositiva può esservi decentramento finanziario vi possono essere tutte quelle cose che il ministro ha ricordato ma che non è legittimo definire come federalismo. Non intendo in questa sede non perché non l' abbia ma proprio perché intendo dare al mio intervento questo carattere direi più metodologico che altro.

Non intendo assumere assumere nessuna posizione a favore o contro una struttura federale dello Stato a favore o contro un maggiore con minore decentramento, chiedo

soltanto che le cose vengano correttamente definite per evitare confusione di concetti. Ad esempio sono state dette ultimamente cose che mi lasciano perplesso perché contrastano con un' antica esperienza: si dice che l'attribuzione di quote di tributi erariali agli enti territoriali o addirittura l' integrale devoluzione di quote di tributi agli enti locali realizzino il federalismo fiscale o siano una tappa per arrivare al federalismo fiscale.

Il che significa che in Italia dal 1931 più o meno abbiamo in in essere il federalismo fiscale.

Sono esistite sempre lei addizionali a favore degli enti locali visionare i tributi diretti sono esistite imposte quale le aree fabbricabili prima l' invio in poi integralmente devolute agli enti locali nella riforma settantuno settantatré fu fatta un' imposta l' ILOR proprio destinata integralmente al finanziamento degli enti locali non solo con il potere in origine per gli enti locali diversi enti locali di determinare anche l'aliquota allora in quegli anni nessuno aveva mai usato espressione di federalismo fiscale tuttavia il fenomeno non mi sembra così dissimile da quello che stiamo vivendo oggi. Era necessario allora ricorrere a questa nuova espressione, a mio avviso si se si intende puntare una riforma in senso federale dell' istituzione no se a questa riforma non s' intende non solo vi sono due norme nella Carta costituzionale l' articolo centodiciassette soprattutto l' articolo centodiciannove che sembrano in tutto questo ampio dibattito abbastanza dimenticato ora è vero che la nostra Costituzione sicuramente non è una Costituzione il tipo federalista però è sicuramente regionalista tant' è che viene persino previsto al potere per le regioni di istituire tributi propri ora ciò che distingue uno Stato federale da uno Stato che federale non è e sicuramente questo che in uno stato che non è federale il potere di istituire tributi la potestà tributaria espressione che questo è stata usata e subordinata ai sensi dell' articolo ventitré della Costituzione alle esistenze di una legge che lo sta quale legge dello Stato può demandare all' ente territoriale dalla Regione al Comune il potere laddove in uno Stato federale questa potestà tributaria almeno per lo Stato federato e subordinata esclusivamente alla legge costituzionale.

Taluno sostiene a una legge cornice che faccia diretto riferimento alla norma costituzionale ma comunque sia è pur sempre nello Stato federale una potestà che deriva dalla Costituzione e non dalla legge dello Stato: questo è il grande discrimine tra una struttura di tipo federale e una struttura federale che lo è anche in campo tributario e insisto con l'aggettivo tributario perché pare a me che se l' espressione federalismo fiscale ha un senso occorre guardare alla struttura federale o meno delle pubbliche istituzioni, dall' altro l'aggettivo fiscale non consente di ricomprendere in sé tutte quelle che sono le problematiche di natura finanziaria, ivi compreso le problematiche concernenti la spesa, ivi compreso le problematiche concernenti la perequazione non perché queste problematiche o il tema della competitività e del solidarismo importantissimo.

Apro una parentesi: non sottovaluto e non voglio sottovalutare l' importanza anche dei temi posti dal Presidente benvenuto, voglio soltanto cercare per me prima ancora per chi ha la pazienza in questo momento di ascoltarmi di sapere di che cosa sto parlando di che cosa stiamo parlando perché se io uso l' aggettivo fiscale mi debbo riferire esclusivamente al fenomeno del prelievo coattivo dei tributi, tutto il resto va diversamente qualificato.

Ecco perché costringo il mio intervento in questi margini ristretti.

Ecco perché a mio parere l' espressione federalismo fiscale viene troppe volte usata in senso improprio: ora è chiaro nulla impedisce di chiamare federalismo fiscale anche ciò che il federalismo fiscale non è, basta mettersi d' accordo prima, e sapere qual è il significato che si intende attribuire all' espressione.

Se si intende federalismo fiscale come fenomeno di decentramento in positivo di autonomia impositiva di autonomia finanziaria nulla quaestio, salvo in leggero fastidio di ricorrere a un' espressione inesatta per indicare fenomeni ben noti e per i quali viceversa la lingua italiana consente l' uso di altre espressione, e non credo che le mie siano solo preoccupazioni così dello studioso stravagante che vuole a tutti i costi impostare un problema da un angolo di visuale diverso da quello consueto che vuole a tutti i costi essere diverso dagli altri.

Io credo che proprio l' uso di queste improprie espressioni abbia creato dei grossi equivoci: abbia creato degli equivoci operativi anche a livello di lavoro delle istituzioni ricordava agli articoli 117 e 119 della Costituzione, non voglio invece ricordare il lavoro ad esempio del della Commissione cosiddetta Bicamerale per le riforme istituzionali che su questa parte confesso mi ha lasciato profondamente perplesso, sia sotto il profilo terminologico sia per quello che riguarda i contributi.

Ecco allora concludo perché di minuti ne sono passati tredici io sostanzialmente già detto ciò che a me premeva dire, il che non significa che ciò che a me premeva dire ente fosse quello che ai presenti premeva ascoltare, ma ciascuno può dare solo quello che ha ecco perché queste tematiche sul federalismo fiscale vanno riprese su basi diverse precisando di che cosa, si parla in realtà tutti sappiamo che il termine vero sarebbe l' autonomia finanziaria tributaria di ciò si tratta quell' autonomia impositiva che nel settantuno fu tolta i comuni per le imposte di consumo che ricordava il Ministro essendo incompatibili con l' introduzione nel sistema di un'imposizione generali sui consumi, quale l' imposta sul valore aggiunto, ma per l'imposta di famiglia per la cattiva prova che aveva dato, perché l' ente territorialmente piccolo, il comune aveva dimostrato di non sapere gestire questa imposta.

Ecco allora che l' espressione federalismo fiscale in una struttura federale assume un significato, altrimenti accontentiamoci di parlare di potestà impositiva di autonomia impositiva di autonomia finanziaria e tanti problemi che oggi vengono posti in un certo modo forse per tutti si possono sciogliere.


Il Prof. Michele Caianiello ricorda Furio Bosello